Precisazioni del MIUR in merito alla permanenza alla scuola dell'infanzia per i bambini adottati
Con la Nota prot. 4855 del 24 luglio 2015 avente come oggetto "Permanenza scuola d'infanzia bambini adottati - precisazioni" il MIUR ha emanato ulteriori precisazioni a seguito della Nota 547 del 21 febbraio 2014 richiamata integralmente nelle Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati.
Richiamiamo l'attenzione al fatto che a fronte di motivazioni "documentate" (ATTENZIONE: NON servono "certificazioni" ma documenti o relazioni che spieghino e motivino a fondo la richiesta di deroga/posticipo) da parte dei propri servizi adozione, e/o degli psicologi del proprio ente autorizzato, e/o del proprio NPI, Uonpia, si può chiedere di poter protrarre la permanenza alla scuola dell'infanzia per un ulteriore anno, anche se il bambino è arrivato in famiglia da qualche anno, oppure di posticipare l'ingresso alla primaria per il tempo che serve e per un massimo di 12 mesi se arrivati da poco. Questo perché il CARE ha chiesto di riconoscere che serve tutelare la salute psicofisica dei bambini e per tale deroga all'obbligo NON serve una certificazione ai sensi della Legge 104 (legge sulla disabilità).
L'adozione in sé non determina per default la necessità di derogare l'ingresso alla primaria, ma le condizioni pregresse possono farlo. Ogni caso, quindi, deve essere valutato con attenzione da parte della scuola e, sentita la famiglia e, se occorre, il parere dei servizi, o ente, o NPI ecc., e sentito il collegio dei docenti, il dirigente prende la decisione relativa all'accoglienza della richiesta presentata. Il parere della famiglia supportata dalla documentazione dei servizi o degli operatori degli Enti (o di altri professionisti) è importante e fondamentale.
Il Coordinamento CARE precisa quanto segue:
"La nota pone in evidenza la "straordinarietà e specificità degli interventi in questione" e invita i Dirigenti scolastici ad esaminare "i singoli casi con sensibilità e accuratezza, confrontandosi - laddove necessario - anche con specifiche professionalità di settore e con il supporto dei Servizi territoriali, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati". Con la stessa nota il Dipartimento precisa che "solo a conclusione dell'iter sopra decritto, inerente casi eccezionali e debitamente documentati, e sempre in accordo con la famiglia, il Dirigente Scolastico - sentito il team dei docenti - potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto dall'art.114, comma 5 del D. Lgs. n. 297/94, di far permanere l'alunno nella scuola dell'infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non supenore ad un anno scolastico, anche attraverso un'attenta e personalizzata progettazione educativa" .
Nota MIUR 4855 del 24 luglio 2015.pdf
Per coloro che sono in dubbio o avessere bisogno di ulteriori chiarimenti, resta a disposizione lo sportello scuola di Afaiv: scuola@afaiv.it