Iter iniziale
Requisiti e iter
La Legge prevede che gli aspiranti genitori adottivi possono solo esprimere la loro “disponibilità” ad accogliere un bambino in adozione sia italiano che straniero, perché l’istituto dell’adozione ha per fine quello di dare una famiglia ad un bambino che ne è privo e non viceversa. Infatti, nel rispetto del bambino la Legge ha previsto che non vi sia più una “domanda di adozione” ma una “dichiarazione di disponibilità” all’adozione.
Le coppie disponibili devono in primo luogo rispondere ai requisiti previsti dall’art.6 della Legge 184/83 e successive modifiche contenute nella Legge 149/2001. Pertanto, possono presentare la “dichiarazione di disponibilità” all’adozione nazionale e/o internazionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- le coppie coniugate;
- sposate al momento della “dichiarazione di disponibilità” (è computabile la precedente convivenza more uxorio per almeno tre anni se documentata);
- non aventi in corso o di fatto alcuna separazione;
- con una differenza massima entrambi di 45 anni (e minima di 18) con il figlio da adottare;
- in possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo (requisiti che saranno oggetto dell'indagine dei Servizi territoriali, dopo il primo controllo da parte del Tribunale).
Iter per la presentazione della “dichiarazione di disponibilità” presso il Tribunale per i minorenni di Milano
La “dichiarazione di disponibilità” per l’adozione nazionale e/o internazionale deve essere presentata presso il Tribunale dei Minorenni competente per il territorio di residenza. Generalmente, è presente nel capoluogo di ogni regione, alcune regioni ne hanno più di uno.
La “dichiarazione di disponibilità” per l’adozione nazionale, una volta presentata, potrà essere estesa ad altri Tribunali per i Minorenni in Italia, mentre quella internazionale dovrà essere presentata solo al Tribunale competente.
Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, il tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare la domanda, è quello dell'ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente domicilio, il Tribunale per i minorenni di Roma.
Alle dichiarazioni devono essere allegati i seguenti documenti, in originale ed in carta semplice:
- Certificato di sana e robusta costituzione psicofisica rilasciata dal proprio medico curante
- Analisi mediche (H.I.V. , Epatiti, T.B.C. , Wassermann) da effettuarsi presso una struttura pubblica.
- Dichiarazione, da parte dei genitori viventi degli adottanti, di assenso all’adozione richiesta dai figli (certificato di morte o autocertificazione del decesso, nel caso di genitori deceduti).
- Per la sola domanda di Adozione Nazionale: Scheda Informativa compilata in ogni sua parte, la quale viene consegnata dal tribunale e riporta quesiti di diversa natura.
Nessun vincolo è legato alla cittadinanza degli adottandi, per cui è possibile adottare anche se uno o entrambi i componenti della coppia hanno cittadinanza straniera.
E’ comunque consigliabile recarsi alla Cancelleria Adozioni del proprio Tribunale territoriale per avere tutte le informazioni aggiornate.
Validità dichiarazioni
La “dichiarazione di disponibilità” per l’adozione nazionale ha validità 3 anni dalla data di presentazione.
Il decreto di idoneità all’adozione internazionale ha validità un 1 anno dalla data della notifica, tempo in cui la coppia deve dare il mandato ad un Ente Autorizzato per l’espletamento delle relative pratiche.